Art. 3.
(Organismi istituzionali).

      1. L'Agenzia italiana del farmaco, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce con apposita tabella l'elenco delle droghe e delle loro preparazioni impiegabili nei farmaci vegetali tradizionali.
      2. Il Consiglio superiore di sanità è integrato con la rappresentanza di un medico esperto in fitoterapia.